Assegno di mantenimento a favore dell’ex coniuge solo se dimostra di aver cercato un’occupazione

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3354/25 affronta la questione della determinazione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione. La Corte sottolinea che la capacità lavorativa del coniuge richiedente l’assegno è un elemento fondamentale da considerare.

Se il coniuge ha la capacità di lavorare, deve dimostrare di essersi attivamente impegnato nella ricerca di un’occupazione adeguata alle proprie competenze. L’onere della prova grava, pertanto, sul coniuge richiedente, che deve dimostrare di aver cercato un impiego retribuito compatibile con le sue attitudini professionali.

Se non si dimostra tale impegno, l’assegno non può essere riconosciuto e, ad ogni modo, quest’ultimo non può coprire ciò che il coniuge sarebbe in grado di guadagnare autonomamente con l’ordinaria diligenza.

Nel caso specifico, la Corte ha rigettato la richiesta della ex moglie, poiché non ha dimostrato di aver cercato attivamente lavoro e ha rifiutato un’offerta senza giustificarne il motivo. Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di mantenimento.

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